Costituzione - Denominazione - Scopo - Durata

Art.1
E' costituita l'associazione No Profit "DARIO IANNOTTA" con durata indeterminata.
Tale Associazione tende alla qualificazione, alla tutela, al miglioramento culturale, sociale ed artistico nei campi dello spettacolo, dello sport, della cultura, dell'animazione, del turismo e delle attività artistiche in generale.
La denominazione dell'associazione è alla memoria dell'amico Dario Iannotta, giusto riconoscimento al notevole impegno nel sociale al suo paese, ai concittadini e ai suoi amici. Riuscendo a trasferire in tutti noi la sua grande voglia di vivere.
a) L'associazione è apolitica;
b) L'associazione ha sede in Noepoli (PZ), in Via Antonio Rinaldi.

Art.2
L'Associazione partecipa, promuove ed organizza manifestazioni musicali, teatrali, sportive, di animazione ed artistiche. Inoltre promuove ed organizza dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale di musica, canto, sport, recitazione e di animazione.
Cura la pubblicazione e la diffusione gratuita di giornali, periodici, libri nei settori di interesse rivolti anche ai non soci.
Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, sportivi, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Art.3
L'associazione non persegue fini di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati.
L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché‚ compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.
L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

Art.4
L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art.5
La quota associativa annuale è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art.6
Il fondo comune è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi e liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento dei suoi fini.

Art.7
Il numero dei soci è illimitato.

Art.8
L'Associazione può in via accessoria, ausiliaria e secondaria, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.9
L'Associazione può aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo però la propria autonomia. L'Associazione procede a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Categorie dei soci.

Art.10
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e devono presentare domanda che sarà ratificata dal Cosiglio Direttivo.
I soci maggiorenni hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
Possono essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi.

Art.11
Il rapporto sociale si estingue con la morte del socio, con le dimissioni del socio stesso, con la radiazione del socio per morosità e con la espulsione.

Art.12
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- Fondatori;
- Benemeriti;
- Ordinari.

Art.13
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art.14
Le cariche sociali hanno durata di 3 anni e sono rieleggibili.
Sono organi ordinari dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente onorario;
c) il Presidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
E' organo straordinario dell'Associazione: il Commissario Straordinario.

Assemblea dei soci

Art.15
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea generale può essere richiesta da un terzo dei soci.

Presidente onorario

Art.16
Il Presidente onorario viene nominato nella persona di Salvatore Iannotta, nato a Noepoli (PZ) il 20/01/1936 e residente a Noepoli (PZ) in Via Europa n° 72, parente diretto dell'amico Dario.
Tale carica è mantenuta vita natural durante.

Presidente dell'Associazione

Art.17
Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.

Consiglio Direttivo

Art.18
Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, eletto dall'Assemblea ed a cui sono demandati tutti i poteri, può convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Il Consiglio Direttivo convoca ogni anno un'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Esso è composto da:
a) il Presidente onorario;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente;
d) due Consiglieri.
Nomina:
a) il Segretario;
b) il Cassiere.

Art.19
L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto per iniziative culturali, promozionali, artistiche o ammortamenti delle attrezzature.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art.20
L'assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, essi possono essere anche non soci.

Collegio dei Probiviri

Art.21
L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri.
Esso è composto di tre membri e di un supplente.

Commissario Straordinario

Art.22
Qualora l'assemblea ordinaria o un'assemblea straordinaria esprima a maggioranza dei presenti un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo, oppure questo si renda dimissionario, e dove non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'assemblea può nominare un Commissario Straordinario.

Art.23
Il presente Statuto può essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

Art.24
In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale.

Disposizioni generali

Art.25
Le norme del presente Statuto sono integrate dal regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art.26
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Il presente statuto è stato approvato il 21 marzo 1999 all'atto della costituizione dell'Associazione.