| Costituzione
- Denominazione - Scopo - Durata Art.1
E'
costituita l'associazione No Profit "DARIO
IANNOTTA" con durata indeterminata.
Tale Associazione tende alla qualificazione, alla tutela,
al miglioramento culturale, sociale ed artistico nei
campi dello spettacolo, dello sport, della cultura,
dell'animazione, del turismo e delle attività artistiche
in generale.
La denominazione dell'associazione è alla memoria
dell'amico Dario Iannotta, giusto riconoscimento al
notevole impegno nel sociale al suo paese, ai
concittadini e ai suoi amici. Riuscendo a trasferire in
tutti noi la sua grande voglia di vivere.
a) L'associazione è apolitica;
b) L'associazione ha sede in Noepoli (PZ), in
Via Antonio Rinaldi.
Art.2
L'Associazione partecipa, promuove ed organizza
manifestazioni musicali, teatrali, sportive, di
animazione ed artistiche. Inoltre promuove ed organizza
dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di
qualificazione professionale di musica, canto, sport,
recitazione e di animazione.
Cura la pubblicazione e la diffusione gratuita di
giornali, periodici, libri nei settori di interesse
rivolti anche ai non soci.
Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà
assumere od ingaggiare artisti, sportivi, conferenzieri,
esperti o altro personale specializzato estraneo
all'Associazione.
Art.3
L'associazione non persegue fini di lucro ma si basa su
autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e
privati.
L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o
affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti
gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria,
necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e,
comunque, direttamente o indirettamente connessi ai
medesimi.
L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente
non commerciale.
Art.4
L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la
realizzazione dei fini sociali.
Art.5
La quota associativa annuale è fissata di anno in anno
dal Consiglio Direttivo.
Art.6
Il fondo comune è costituito dalle quote associative, da
eventuali contributi e liberalità che pervenissero
all'Associazione per il conseguimento dei suoi fini.
Art.7
Il numero dei soci è illimitato.
Art.8
L'Associazione può in via accessoria, ausiliaria e
secondaria, comunque marginale, svolgere attività
commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art.9
L'Associazione può aderire ad Enti, Federazioni ed
Associazioni a carattere nazionale mantenendo però la
propria autonomia. L'Associazione procede a convenzioni
con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue
opportunità e facilitazioni.
Categorie dei soci.
Art.10
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita
dell'Associazione e devono presentare domanda che sarà
ratificata dal Cosiglio Direttivo.
I soci maggiorenni hanno uguale diritto di voto per
l'approvazione e le modifiche statutarie e dei
regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
Possono essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le
altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi.
Art.11
Il rapporto sociale si estingue con la morte del socio,
con le dimissioni del socio stesso, con la radiazione del
socio per morosità e con la espulsione.
Art.12
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di
soci:
- Fondatori;
- Benemeriti;
- Ordinari.
Art.13
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito
ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese
sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
Art.14
Le cariche sociali hanno durata di 3 anni e sono
rieleggibili.
Sono organi ordinari dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente onorario;
c) il Presidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
E' organo straordinario dell'Associazione: il Commissario
Straordinario.
Assemblea dei soci
Art.15
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o
straordinaria.
L'assemblea generale può essere richiesta da un terzo
dei soci.
Presidente onorario
Art.16
Il Presidente onorario viene nominato nella persona di
Salvatore Iannotta, nato a Noepoli (PZ) il 20/01/1936 e
residente a Noepoli (PZ) in Via Europa n° 72, parente
diretto dell'amico Dario.
Tale carica è mantenuta vita natural durante.
Presidente dell'Associazione
Art.17
Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al
Consiglio Direttivo, rappresenta, anche agli effetti di
legge, l'Associazione stessa; convoca il Consiglio
Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le
deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto
annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la
corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.
Consiglio Direttivo
Art.18
Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, eletto
dall'Assemblea ed a cui sono demandati tutti i poteri,
può convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo
ritenga opportuno.
Il Consiglio Direttivo convoca ogni anno un'Assemblea
generale per l'approvazione del bilancio entro il 31
marzo dell'anno successivo.
Esso è composto da:
a) il Presidente onorario;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente;
d) due Consiglieri.
Nomina:
a) il Segretario;
b) il Cassiere.
Art.19
L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto
per iniziative culturali, promozionali, artistiche o
ammortamenti delle attrezzature.
Collegio dei Sindaci Revisori
Art.20
L'assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre
membri effettivi e due supplenti, essi possono essere
anche non soci.
Collegio dei Probiviri
Art.21
L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei
Probiviri.
Esso è composto di tre membri e di un supplente.
Commissario Straordinario
Art.22
Qualora l'assemblea ordinaria o un'assemblea
straordinaria esprima a maggioranza dei presenti un voto
di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo, oppure
questo si renda dimissionario, e dove non sia possibile
nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'assemblea può
nominare un Commissario Straordinario.
Art.23
Il presente Statuto può essere modificato su
deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.
Art.24
In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le
obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per
finalità di utilità generale.
Disposizioni generali
Art.25
Le norme del presente Statuto sono integrate dal
regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed
approvato dall'Assemblea.
Art.26
Per quanto non espressamente contemplato nel presente
Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.
Il presente
statuto è stato approvato il 21 marzo 1999 all'atto
della costituizione
dell'Associazione.
|